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Via Marconi, 35 – 44122 Ferrara

Statuto

STATUTO

 dell’Organizzazione Volontariato Protezione Civile di secondo livello

Coordinamento Associazioni di Volontariato Protezione Civile Fe — ODV
Acronimo: CAVPCFE-ODV

 

Ed. 2020

 

Art. 1 Costituzione denominazione e sede

Art. 2 Scopi e attività

Art. 3 Risorse economiche

Art. 4 Membri dell’Organizzazione

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Art. 6 Diritti e doveri dei soci

Art. 7 Organi del Coordinamento

Art. 8 L’Assemblea

Art. 9 L’Organo di Amministrazione (Direttivo)

Art. 10 Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 11 Il Patrimonio

Art. 12 Rimborsi spese

Art. 13 Clausola Compromissoria

Art. 14 Scioglimento

Art. 15 Rinvio

Art. 16 Norme Transitorie

 

Art. 1 Costituzione denominazione e sede

 

E’ costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n o 106 e del D.lgs 3 luglio 2017 n o 117, cosi come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2018 no 105, una organizzazione di Volontariato di secondo livello avente la seguente denominazione:

Coordinamento Associazioni di Volontariato Protezione Civile Ferrara – ODV, di seguito denominato CAVPCFE – ODV con sede legale di ___Ferrara___ provincia (_FE_).

L’eventuale trasferimento della sede legale nel Comune non comporta modifica statuaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Organizzazione è illimitata. 

 Art. 2 Scopi e attività

L’Organizzazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n o 1 17, cosi come modificato dall’Art. 3 del D.lgs. 3 agosto 2018 n o 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari, messi a disposizione dalle Associazioni/Organizzazioni (ovvero dai Rappresentanti legali-Presidenti) iscritte finalizzate a:

·         Protezione Civile ai sensi del D.lgs. 1/2018 e s.m.i.;

·         Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n o 42 e successive modificazioni.

 Senza che ciò sia limitativo e purché strumentale al raggiungimento delle finalità associative, l’Organizzazione in particolare si propone di:

 1.      Impegnarsi nell’ambito della PROTEZIONE CIVILE;

2.      Intervenire negli scenari, indicati nel decreto del Capo Dipartimento del 12/01/2012 e s.m.i. per svolgere le attività in esso indicate per il Volontariato di Protezione Civile;

3.      Organizzare addestramenti e prove soccorso, e qualsiasi attività per formare e migliorare le professionalità dei volontari delle Associazioni/Organizzazioni di Protezione Civile;

4.      Approvare i programmi annuali e pluriennali di lavoro;

5.      Esprimere su richiesta delle Autorità competenti, valutazioni e consulenze sui disegni di legge regolamenti, piani, programmi e organizzazioni di Protezione Civile.

6.      Promuovere un effettivo legame ed un migliore rapporto di collaborazione fra tutte le Associazioni/Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile del” territorio provinciale”

7.      Contribuire allo sviluppo ed al potenziamento del Volontariato di Protezione Civile, ovvero la costituzione e la crescita delle Associazioni/Organizzazioni sul territorio provinciale;

8.      Rendersi interprete presso le Autorità competenti delle necessità del collegamento e della collaborazione, all’ interno del Sistema Nazionale di Protezione Civile, fra tutte le componenti e le strutture operative, per le attività proprie di protezione civile volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

9.      Promuovere ogni forma di studio, dibattito informazione e formazione delle Associazioni/Organizzazioni di volontariato di protezione civile aderenti al Coordinamento in modo organizzato e coordinato nel rispetto delle singole Associazioni/Organizzazioni aderenti;

10.  Organizzare corsi di formazione professionale, su proposta delle stesse Associazioni/Organizzazioni (ovvero Rappresentanti legali-Presidenti) e rivolte ai volontari operanti nella Protezione Civile e iscritti alle Associazioni/Organizzazioni aderenti;

11.  Mantenere vivo, attraverso apposite manifestazioni, lo spirito del volontariato di protezione civile;

12.  Svolgere, anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattiche, educative, di ricerca scientifica, sportiva e ricreativa che possono essere utili per la diffusione dei principi di solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell’ambiente (pubblico, privato e naturale)

13.  Promuovere il rispetto delle regole di prevenzione sicurezza utilizzo dei DPI nelle attività operative svolte dal volontariato di protezione civile;

14.  Compiere in interventi operativi per il superamento dell’emergenza in territorio provinciale, regionale, nazionale, europeo e extraeuropeo;

15.  Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;

16.  Realizzare prodotti editoriali e/o multimediali inclusi siti internet.

 

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte alle Associazioni/Organizzazioni aderenti al Coordinamento e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.ln caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti delle disposizioni del Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/2017 e s.m.i. .Il Coordinamento potrà esercitare attività diverse da quelle degli scopi istituzionali ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 Risorse Economiche

Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. Contributi volontari delle Associazioni/Organizzazioni aderenti;
  2.  
  3. Contributi privati;
  4. Donazioni contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti e lasciti testamentari;
  5. L’esercizio finanziario del Coordinamento ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno;
  6. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo di seguito denominato Organo di Amministrazione, redige il bilancio (consuntivo spese) e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

 

Art. 4 Membri dell’Organizzazione

 

 

Al Coordinamento possono aderire esclusivamente e senza alcun tipo di discriminazione, in qualità di soci, tutte le Associazioni/Organizzazioni che decidono di perseguire lo scopo del Coordinamento, e di sottostare al suo statuto che risultino iscritte al RUTS e all’elenco regionale del Volontariato di protezione civile istituito ai sensi della L.R. 1/2005, regolamentato dalla D.G.R n o 1071/2013 e 1008/2016 e s.m.i. Tali Associazioni/Organizzazioni devono avere statuto conforme alla legge nazionale del 6 giugno 2016 e D.lgs. 3 luglio 2017 n o 117.

 

I soci (ovvero le Associazioni/Organizzazioni) hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l’Organizzazione si propone Il numero degli aderenti è illimitato.

 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art.5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi o a termine.

 

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

 

L’ammissione a socio delle Associazioni/Organizzazioni deliberata dall’organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte del Rappresentante legale ovvero Presidente interessato, in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi del Coordinamento.

L’Organo di Amministrazione, a seguito dell’avvenuta ammissione, lo comunica agli interessati e ne cura l’annotazione nel libro dei Soci. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta entro 30 giorni. L’aspirante Associazione/Organizzazione non ammessa ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata, tramite richiesta scritta presentata dal legale rappresentante ovvero Presidente. La qualità di socio si perde:

·         per recesso;

·         per violazione del Codice Etico del Volontariato introdotto dalla riforma degli Stati Generali del Volontariato a far data della sua entrata in vigore; o per comprovati comportamenti/azioni che costituiscano grave e palese violazione dell’etica del volontariato (nel merito si richiama il documento a suo tempo prodotto in occasione dei lavori di riforma deli stati generali);

·         per cessazione dell’Associazione/Organizzazione aderente;

·         per comportamento contrastante con gli scopi del Coordinamento;

·         per persistenti violazioni degli obblighi statutari e del regolamento interno;

·         per perdita dei requisiti previsti all’Art.4, ovvero per cancellazione della organizzazione dall’elenco regionale sezione territoriale di Ferrara delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

 

L’esclusione della Associazione/Organizzazione è deliberata dall’Organo di Amministrazione, in ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto gli addebiti che alla stessa vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull’esclusione l’Associazione/Organizzazione ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. Avverso il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data dello svolgimento dell’assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.

 

Il recesso dell’Associazione deve essere comunicato in forma scritta all’Organo di Amministrazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile, lo annota sul libro Soci e lo comunica a tutti gli aderenti.

 

Art. 6 Diritti e Doveri dei soci

 

Le Associazioni/Organizzazioni aderenti hanno diritto a:

·         partecipare a tutte le attività promosse dal Coordinamento;

·         partecipare all’Assemblea con diritto di voto attraverso il Presidente pro tempore o suo delegato;

·         accedere a tutte le cariche associative, con Volontari iscritti alle loro Associazioni/Organizzazioni, proposti dal Rappresentante legale ovvero Presidente;

·         prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del’ Coordinamento ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenere copia facendone richiesta scritta, anche per via telematica, all’Organo di Amministrazione, il quale fornirà le copie richieste entro 30 gg dalla data della domanda. ln alternativa, si potrà richiedere la visione di tale documentazione e degli atti predetti, presso la sede del Coordinamento alla presenza di un membro dell’Organo di Amministrazione, sempre con richiesta scritta anche per via telematica, al medesimo Organo il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.

Le Associazioni/Organizzazioni aderenti sono obbligate a:

 

·         osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dal Coordinamento/Organizzazione

·         tenere sempre un comportamento consono nei confronti del Coordinamento impegnarsi per partecipare nel limite delle proprie disponibilità organizzative con i propri Volontari alle attività promosse del Coordinamento e deliberate dalla Assemblea dei Soci;

·         astenersi come Associazione/Organizzazione da comportamenti che si pongono in contrasto con gli scopi e le regole del Coordinamento;

·         contribuire, nei limiti delle proprie disponibilità organizzative, al raggiungimento degli scopi statutari;

·         garantire per emergenze conclamate in ambito sovracomunale, regionale e/o nazionale, reperibilità h24 della propria struttura operativa tramite un cellulare sempre presidiato, per l’attivazione secondo la normativa regionale, dei volontari operativi iscritti a STARP nella sezione della propria Associazione/Organizzazione con capacità di intervento di almeno una squadra di 4 volontari in grado di raggiungere in modo autonomo la località di intervento a livello provinciale entro 3 ore, a livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore.

 

Art. 7 Organi del Coordinamento

 

Sono organi del Coordinamento:

 

·         L’Assemblea dei soci aderenti (ovvero Associazioni/Organizzazioni);

·         L’Organo di Amministrazione (Direttivo);

·         Il Presidente;

·         L’elezione degli organi dell’Organizzazione/Coordinamento non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

Attivo: esercitato dal Rappresentante legale, ovvero Presidente (o suo delegato)

 

Passivo: Volontari Soci di Associazioni/Organizzazioni aderenti, proposti dal Rappresentante legale, ovvero Presidente.

 

Art. 8 L’Assemblea

 
 

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo del Coordinamento ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano del Coordinamento e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione (Direttivo). L’Assemblea è composta dal rappresentante legale ovvero Presidente di ogni Associazione/Organizzazione aderente e regolarmente iscritta o da suo rappresentante munito di delega formale esplicita, regolarmente iscritto alla propria Associazione/Organizzazione.

I rappresentanti di cui sopra devono essere regolarmente iscritti alle proprie Associazioni da almeno tre mesi e designati dal legale rappresentante ovvero Presidente dell’Associazione/Organizzazione.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Coordinamento/Organizzazione e convocata dallo stesso almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Direttivo o un decimo degli associati (Associazioni/Organizzazioni) ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal Presidente più anziano presente.

 

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione per quanto concerne l’Assemblea ordinaria, mentre per quella Straordinaria che proprio per le sue prerogative dovrebbe poter rispondere anche ad esigenze non procrastinabili, i termini utili di convocazione sono fissati in 7 giorni a mezzo posta o informatica.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. ln seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, dopo che sono trascorsi 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

 

Essendo il Coordinamento una Organizzazione di secondo livello, in nessun caso, sia nelle deliberazioni del bilancio, sia in tutte le delibere dell’Assemblea, i componenti dell’Organo di Amministrazione hanno diritto di voto.

Dalle riunioni dell’Assemblea dei Soci, viene redatto apposito verbale e trasmesso a tutti i Soci (intervenuti e non).

 

L’Assemblea ordinaria:

 

·         nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione;

·         approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;

·         approva il regolamento interno;

·         si esprime sulla reiezione dei Soci di domande di ammissione di nuovi associati;

·         delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;

·         fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale ovvero:

o    Piano formazione

o    Addestramenti e esercitazioni

o    POA

o    Convenzioni

o    Proposta acquisti da inserire in POA Feste e promozioni

·         destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

 

L’Assemblea straordinaria:

 

·         delibera sulle modifiche allo statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento del Coordinamento.

 

·         Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati (Rappresentanti legali ovvero Presidenti) e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

·         Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei Soci (Rappresentanti legali ovvero Presidenti) intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

·         Per deliberare lo scioglimento del Coordinamento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Rappresentanti legali ovvero Presidenti).

 

Art. 9 L’Organo di Amministrazione (Direttivo)

 

 

L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a ___5___e non superiore a ___11___  eletti dall’Assemblea dei Soci (Rappresentanti legali ovvero Presidenti).

I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per ___3___ anni e sono rieleggibili per ___2___ mandati consecutivi.

Possono far parte dell’Organo esclusivamente i Volontari delle Associazioni/Organizzazioni aderenti al Coordinamento “proposti/candidati dal mandato del Presidente dell’Associazione/Organismo medesima”.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decade dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, detto Componente, rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.


L’Organo di Amministrazione:

 

·         nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un segretario;

·         cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

·         predispone bilancio e rendiconto;

·         delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

·         delibera l’eventuale proposta di regolamento interno e le sue variazioni approvate dall’Assemblea in via definitiva;

·         provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci;

·         in caso di inosservanze o dissidi fra i Volontari intervenuti in attività promosse dal Coordinamento può informare i Presidenti dei Volontari coinvolti.

 

L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

 

L’Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche via email o social ___7___ giorni prima della riunione.

Di regola è convocato ogni ___3___ mesi e ogni qualvolta che il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo cinque componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

 

I verbali di ogni adunanza dell’Organo di Amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

I membri dell’Organo di Amministrazione, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co.6, art 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri dell’Organo di Amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

 

Art. 10 Il Presidente e il Vicepresidente

 

Il Presidente nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione (Direttivo), le presiede e coordina l’attività del Coordinamento con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

 

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale del Coordinamento di fronte a terzi ed in giudizio.

ln caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione.

 

ln caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Art. 11 Patrimonio

 

Il Patrimonio del Coordinamento — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

Art. 12 Rimborsi spese

 

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito dagli associati.

Ai componenti dell’Organo di Amministrazione (Direttivo) alla Presidenza a singoli Volontari, messi a disposizione dalle Associazioni/Organizzazioni (Rappresentanti legali ovvero Presidenti) non vengono riconosciuti compensi per l’attività svolta.

 

Viene tuttavia loro riconosciuto l’eventuale rimborso delle spese vive, se autorizzate e documentate, sostenute per missioni o attività programmate dal Coordinamento.

 

Art. 13 Clausola compromissoria

 

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli Organi, tra Soci, ovvero Associazioni/Organizzazioni oppure tra gli organi e i Soci ovvero Associazioni/Organizzazioni, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro 30 giorni da un organo di conciliazione.

 

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. ln caso di mancato accordo sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.

 

 

Art. 14 Scioglimento

 

Lo scioglimento del Coordinamento deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (Rappresentanti legali ovvero Presidenti)

aventi diritto di voto.

 

ln caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ed altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

 

 

Art. 15 Rinvio

 

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

 

 

Art. 16 Norme transitorie

 

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

 

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.

Ferrara, 9 Ottobre 2020
 
Firmato:
 

Il Presidente:   Daniele Barbiere

Il Segretario:   Martina Pazi