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Via Marconi, 35 – 44122 Ferrara

Statuto

   

STATUTO

Ed. 2016

TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE


E’ costituito in Ferrara il Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Ferrara denominato “Coordinamento delle Associazioni dì Volontariato di Protezione Civile”, d’ora in poi CAVPC, con sede in Ferrara, Via Marconi 35.
Il CAVPC si configura ed è una associazione di volontariato di secondo livello ed è gestito, nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, direttamente dalle Organizzazioni di Volontariato aderenti, il CAVPC è caratterizzato dai seguenti principi:

– Assenza di lucro
– Assenza di remunerazione degli associati, sotto qualsiasi forma
– Elettività e gratuità delle cariche associative
– Gratuità delle prestazioni fornite dagli associati
– Obbligatorietà del bilancio (rendicontazione delle entrate e delle uscite)
– Democraticità della struttura e delle sue norme statutarie e regolamenti

ART.2 FINALITÀ

1. Il Coordinamento persegue le finalità di Protezione Civile previste dalla L.R. 1/2005, dal Regolamento Regionale in materia di Volontariato di Protezione Civile dell’Emilia-Romagna D.P.G.R. n.259 del 18/11/2010, dalla DGR 1071/2013 e dai regolamenti attuati dell’art. 18 della legge 225 del 24/02/1992; i contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla L. 266/91 e previste nell’atto costitutivo e svolge i seguenti compiti:

a) Stabilisce le linee guida del Coordinamento
b) Approva i programmi annuali e poliennali di lavoro;
c) Esprime su richiesta delle Autorità competenti, pareri e consulenze sui disegni di legge, regolamenti, piani programmi e organizzazioni di Protezione Civile;
d) Promuove un effettivo legame ed un miglior rapporto di collaborazione fra tutte le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile;
e) Contribuisce allo sviluppo ed al potenziamento del volontariato di Protezione Civile;
f) si rende interprete presso le Autorità competenti delle necessità del collegamento e della collaborazione, al fine di un più organico impegno con minor spreco di uomini (miglior utilizzo delle risorse) per il raggiungimento dei finì quali la previsione, la prevenzione ed il soccorso in materia di protezione civile;promuove ogni forma di studio, dibattito, informazione, formazione ed addestramento delle Associazioni di Volontariato per la protezione civile aderenti al Coordinamento in un momento organizzato e coordinato dal medesimo, nel rispetto delle singole Associazioni aderenti;
g) Organizza corsi di formazione professionale rivolti a volontari appartenenti alle Associazioni di Volontariato operanti nella Protezione Civile;
h) Svolge attività di indirizzo per una consulenza legale, fiscale, amministrativa ed organizzativa nei confronti delle Associazioni aderenti al Coordinamento con il solo onere dì rimborso delle spese vive (postali, telegrafiche, telefoniche, utenze, rimborsi chilometrici, etc.).

2. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, il Coordinamento si propone di:

a) Mantenere, attraverso apposite manifestazioni, vivo lo spirito del volontariato di protezione civile;
b) Svolgere, anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti per finalità simili o complementari, tutte quelle attività a carattere culturale, didattiche, educative, di ricerca scientifica, sportiva e ricreativa che possono essere utili per la diffusione dei principi dì solidarietà umana, civile e sociale, per la protezione della pubblica incolumità, per la tutela dei beni culturali e dell’ambiente (pubblico, privato e naturale);

c) Promuovere il rispetto delle regole di prevenzione, assicurazione e sicurezza del volontariato di protezione civile;
d) Creare un motivo dì pubblica opinione a favore della protezione civile e del volontariato per la protezione civile o compiere ogni altro atto che possa facilitare o favorire il raggiungimento degli scopi prefissi dal Coordinamento stesso;
e) Compiere interventi e soccorsi in territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Coordinamento prevalentemente tramite le prestazioni fomite dai Volontari delle Associazioni aderenti. L’attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio aderente.

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

1. Il Coordinamento trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a) Contributi volontari delle Associazioni aderenti;
b) contributi di privati;
c) Donazioni contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
d) e lasciti testamentari;
e) Entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali.

2. L’esercizio finanziario del Coordinamento ha inizio e termine rispettivamente il 01 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, di seguito denominato Consiglio, redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario.

ART.4 MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE


1. Possono di diritto far parte del Coordinamento esclusivamente le Associazioni e/o Organizzazioni di volontariato che, avendo fatto richiesta di iscrizione al Coordinamento, siano operanti per statuto anche nell’ambito della protezione civile e che risultino iscritte nell’elenco regionale come dall’articolo 6 del “nuovo regolamento regionale del volontariato di protezione civile” DPGR n. 259/2010, ai sensi della DGR 1071/2013 e con lo statuto conforme alla L. 266/91, e s.m.i

ART.5 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1. L’ammissione al “Coordinamento”, recepita dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del legale rappresentante della Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno assolto agli obblighi statutari per l’iscrizione.

3. La qualità di Associazione – aderente si perde:
a) per recesso;
b) Per comportamento in contrasto con gli scopi del Coordinamento;
c) Per violazione degli obblighi del presente statuto, con particolare riguardo agli obblighi previsti all’art. 6.
d) Dell’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale fra lo stesso ed il Coordinamento;
e) Per cessazione dell’Associazione aderente, per perdita dei requisiti art.4, per cancellazione della stessa dall’elenco territoriale delle organizzazioni di Protezione Civile dell’Emilia Romagna.

4. Risolti tutti i tentativi per comporre la vertenza il Consiglio Direttivo contesterà gli addebiti all’Associazione tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata entro 30 giorni, inviandone contemporaneamente copia al Collegio dei Probiviri e, per conoscenza, all’Agenzia Regionale di Protezione Civile.
L’eventuale esclusione dell’Associazione è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
5. L’associazione receduta, decaduta o cessata non ha diritto alla restituzione delle quote volontarie versate né di parte di esse.

ART.6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI


1. Le Associazioni aderenti sono obbligate:

a) Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
b) A tenere sempre un comportamento degno nei confronti del Coordinamento;
c) Ad impegnarsi per svolgere le attività promosse dal Coordinamento.
d) A tenere sempre un comportamento civile e consono alle prerogative del volontariato nei confronti degli altri;
e) A garantire reperibilità per l’intera giornata tramite cellulare (h/24) della propria struttura operativa con capacità di intervento di almeno una squadra di 4 volontari in grado di raggiungere in modo autonomo la località dell’intervento a livello provinciale entro 3 ore, a livello regionale entro 6 ore ed a livello nazionale entro 8 ore.

2. Le Associazioni aderenti, attraverso propri rappresentanti, hanno diritto:

a) A partecipare a tutte le attività promosse dal Coordinamento;
b) A partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) Ad accedere a tutte le cariche associative.


TITOLO II°
ORGANIZZAZIONE
ART.7 ORGANI DEL COORDINAMENTO


1. Sono organi del Coordinamento:

a) L’Assemblea degli aderenti;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente, Il Vice/Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.


ART.8 L’ASSEMBLEA PROVINCIALE



1. L’Assemblea è composta dal Presidente di ogni Associazione aderente o da suo rappresentante munito di delega e altri due delegati senza diritto di voto. I rappresentanti di cui sopra devono essere regolarmente iscritti alle proprie Associazioni da almeno tre mesi e designati dal legale rappresentante dell’Associazione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

2. L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività del Coordinamento e inoltre:

a) Approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio (di cui all’art.10 comma d);
b) Nomina i componenti del Consiglio direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri;
c) Approva il regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, eccetera) e le sue variazioni;
d) Delibera l’esclusione delle Associazioni dal Coordinamento nei casi previsti all’art. 5, ppunto3;
e) Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuove Associazioni, per mancanza dei requisiti di cui all’art. 5, fermo restando quanto previsto dall’art. 4.

3. L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo dei rappresentanti delle Associazioni aderenti ne ravvisino l’opportunità. Può essere altresì convocata dal Collegio dei revisori dei conti in caso di irregolarità amministrativa o dal Collegio dei Probiviri per violazione di norme statutarie da parte degli organi associativi.

4. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata del Coordinamento.

5. L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto e similari da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione per l’Assemblea Ordinaria, mentre per quella Straordinaria – che proprio per le sue prerogative dovrebbe poter rispondere anche ad esigenze non procrastinabili – i termini minimi di convocazione sono fissati in 7 giorni a mezzo di posta elettronica o telefono. In difetto dì convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona tutti i Soci e l’intero Consiglio Direttivo.

6. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei rappresentanti delle Associazioni aderenti. In seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, L’Assemblea, trascorsa un’ora dall’orario di convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei rappresentanti intervenuti. Nelle deliberazioni dì approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione di:

a) Modifica all’Atto Costitutivo e allo Statuto, per la cui adozione sono necessari la presenza di almeno 3/4 dei Rappresentanti delle Associazioni aderenti ed il Voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
b) Scioglimento dell’Organizzazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole dì almeno 3/4 dei rappresentanti delle Associazioni aderenti.

ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 11, nominati dall’Assemblea dei rappresentanti delle Associazioni aderenti; Il primo Consiglio è nominato con l’Atto Costitutivo. I membri del Consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In assenza di non eletti oppure nel caso decada o si abbia la contemporanea dimissione di oltre la metà dei membri del Consiglio, questo decade e l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. E’ da considerare dimissionario a tutti gli effetti il componente in carica, che risulti assente a più dì 3 (tre) riunioni consecutive di Consiglio Direttivo, quando l’assenza non sia stata determinata da cause di forza maggiore o da altre cause che siano non ritenute giustificate dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio elegge al suo interno un Presidente, un Vice – Presidente il Segretario e l’Economo (Tesoriere).

4. Effettuate le nomine dovute il Consiglio Direttivo si presenta all’Assemblea quale atto dovuto e per rafforzare il mandato da essa ricevuto


5. Al Consiglio spetta:

a) Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
c) Eleggere il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e l’Economo;
d) Recepire le domande di nuove adesioni;
e) Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea;
f) Istituire gruppi di lavoro esterni i cui coordinatori anche senza diritto di voto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
g) In caso di inosservanze o dissidi, quando non intercorrano chiare violazioni agli articoli del presente statuto tali da configurare un ricorso al Collegio dei Probiviri, può richiamare il singolo volontario informando dell’accaduto l’Associazione di provenienza.

6. Il Consiglio è Presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice – Presidente ovvero, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

7. Il Consiglio è convocato di regola ogni mese e ogniqualvolta il Presidente o in sua vece il Vice – Presidente Io ritenga opportuno o quando almeno 2/3 dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza vengono sottoposti al primo direttivo utile e sottoscritti dai Consiglieri presenti e successivamente conservati agli atti dell’associazione e normalmente consultabili dai soci a dagli aventi diritto a mezzo di semplice richiesta.

9. Il Consiglio convoca con cadenza possibilmente bimestrale i presidenti o i referenti accreditati delle associazioni aderenti a scopo informativo e consultivo.

10. In caso di inserimento nelle liste elettorali i membri del Consiglio si autosospendono dal giorno di inizio ufficiale della Campagna Elettorale, e decadono definitivamente in caso di elezione; decadono anche in caso di stipula di qualsiasi contratto di lavoro retribuito con Enti di Protezione Civile.

ART.10 PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati a maggioranza dei presenti nella prima seduta del Consiglio direttivo valida con la partecipazione di almeno i 2/3 dei Consiglieri eletti, durano in carica 3 anni, ovvero sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori, non possono essere eletti per più di due(2) mandati consecutivi.

1. Il Presidente:

– E’ il rappresentante legale del CAVPC della Provincia di Ferrara;

– Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e ne stabilisce gli ordini del giorno;

– Rappresenta il CAVPC in tutte le sedi istituzionali;

– Presenta all’Assemblea su mandato del C.D. la relazione annuale dell’attività svolta e, sentito il Tesoriere, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell’esercizio in corso;

– Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in sua assenza o impedimento temporaneo, nell’esecuzione dei compiti e nelle funzioni previste dal presente articolo. Nel caso di assenza o altro impedimento permanente il Presidente deve essere sostituito mediante elezione dal Consiglio direttivo, previa integrazione dello stesso ai sensi dell’art. 9 comma 2.


ART. 11 IL SEGRETARIO


Il segretario viene eletto, a maggioranza dei presenti fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica tre (3) anni, ovvero sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso e non può essere eletto per più di due (2) mandati consecutivi.

Al Segretario spetta il compito di:

– Sovrintendere alla compilazione dei verbali, al disbrigo della corrispondenza, alla redazione dei verbali, all’invio della sintesi degli stessi alle Associazioni, (nei limiti previsti dalle leggi in vigore) ed alla convocazione delle adunanze secondo le direttive del Presidente;
– Controfirmare tutti gli atti sociali e curare il protocollo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
– Ha in custodia l’archivio, gli atti, i sigilli e i documenti del Coordinamento.

ART. 12 L’ECONOMO


L’economo viene nominato fra i consiglieri, nella prima seduta del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. L’Economo dura in carica tre (3) anni, ovvero sino alla decadenza del Consiglio Direttivo stesso e non può essere eletto per più di due (2) mandati consecutivi.

All’economo spetta il compito di:

– Tenere la contabilità del Coordinamento e procedere ai rapporti con gli Istituti di Credito depositari dei capitali liquidi con firma congiunta del Presidente;
– Curare la gestione della cassa e provvedere agli acquisti necessari di ordinaria amministrazione alla vita del Coordinamento con regole di trasparenza e convenienza;
– Relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo sulla situazione contabile;
– Redigere annualmente il bilancio/rendiconto (preventivo e consuntivo) da sottoporre, accompagnato dalla relazione di verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione dell’Assemblea;
– Firmare i mandati di entrata e di uscita in accordo con il Presidente;
– Procedere alla chiusura dell’esercizio sociale e alla predisposizione del Bilancio Sociale; L’operato dell’economo può essere sottoposto, in qualsiasi momento e senza preavviso, a verifiche e controlli da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 13 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

La gestione economica del Coordinamento è controllata da un Collegio dei Revisori.

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea, a maggioranza semplice, e resta in carica quanto il Consiglio direttivo e sono rieleggibili una sola volta Non possono essere eletti revisori i componenti del Consiglio.

2. Il Collegio dei revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni e immobili. Esamina e controlla preventivamente il conto consuntivo e ne riferisce all’Assemblea in sede di presentazione. Convoca l’assemblea nel caso previsto dell’art.8 punto 3: il collegio ad avvenuta elezione si autoconvoca e provvede a nominare al proprio interno un Presidente e un Segretario.

3. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se inerenti al loro mandato; verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri; redigono una relazione al bilancio annuale e possono accertare la consistenza di cassa e possono procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

4. Nel caso di dimissioni di uno dei membri effettivi subentra il primo dei supplenti; normalmente devono appartenere ad Associazioni diverse.

5. L’elezione del collegio dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica associativa

6. Non può essere nominato presidente dei revisori un appartenente alla stessa associazione dell’economo.

ART.14 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è L’Organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Ferrara.
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi rieleggibili una sola volta, e due supplenti, eletti dall’Assemblea, a maggioranza semplice, e resta in carica quanto il Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Probiviri i componenti del Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti; nel caso di dimissioni di uno dei membri effettivi subentra il primo dei supplenti; di regola i Probiviri appartengono ad Associazioni diverse.

1. Al Collegio dei Probiviri spetta:

a) Dirimere le controversie che comunque riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari (vedi art.10) o derivanti da interpretazioni prese legalmente dagli organi statutari competenti, fatta eccezione soltanto a quelle che non possono formare oggetto di compromesso;
b) Decidere, previa adeguata istruttoria per l’accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento del Coordinamento, sulle vertenze elettorali, oltre che sulle controversie ed i conflitti fra i volontari e gli organi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
Il Collegio dei Probiviri prende decisioni con la totalità dei componenti effettivi relative alle questioni disciplinari che comportano l’esclusione ai sensi dell’art. 5 comma 4 b), c), e, f)) dello Statuto. Il Consiglio Direttivo attua tali decisioni.
c) Convocare l’assemblea nel caso previsto dall’art.8 punto 3.

2. I Probiviri decideranno secondo equità non senza aver tentato la conciliazione amichevole, regolando lo sviluppo dei giudizi nel modo da essi ritenuto più idoneo ed assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive dei ricorsi.

3. Il Collegio dopo l’elezione si autoconvoca e provvede a nominare al proprio interno un Presidente e un Segretario.

TITOLO III°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART.
ART.15 ESTIONE DELL’EMERGENZA


1. In presenza di una gestione dell’emergenza o esercitazione di Protezione Civile viene insediata una unità di crisi formata dai rappresentanti degli Enti locali e del Coordinamento e attivata una forza di pronto impiego. Le norme circa l’organizzazione, la composizione e il funzionamento dell’unità di crisi e della forza di pronto impiego, concordate con le autorità degli Enti Locali, sono rimandate al regolamento del Coordinamento.

ART. 16 RIMBORSI SPESE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito degli associati di cui al precedente art. 2 comma 3.

Ai componenti del Consiglio Direttivo, alla Presidenza al Collegio dei Revisori dei conti al Collegio dei Probiviri a singoli volontari, non vengono riconosciuti compensi per l’attività svolta.

Viene tuttavia loro riconosciuto l’eventuale rimborso delle spese vive, se autorizzate e documentate, sostenute per missioni o attività programmate dal Coordinamento o derivanti da incarichi attribuiti dal Consiglio Direttivo

ART. 17 ADOZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Statuto sarà integrato da un regolamento, con le normative ritenute opportune e necessarie, inseribili mediante iscrizione all’Ordine del Giorno di una qualsiasi Assemblea regolarmente convocata.

Il Regolamento dovrà contenere le modalità com cui si agisce all’interno degli organi sociali, l’organizzazione, la composizione e le funzioni della forza di pronto impiego attivabile in caso di emergenza o di esercitazioni, e non potrà essere in contrasto con le disposizioni previste nel presente Statuto.

L’Assemblea Provinciale delle Associazioni aderenti è titolata a deliberare l’adozione e le eventuali modifiche del Regolamento che per essere approvate dovranno ottenere la maggioranza qualificata di due terzi (2/3) dei componenti effettivi dell’Assemblea.

ART. 18 DURATA

La durata del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile di Ferrara è stabilita fino al 31/12/2050.

Tutte le cariche previste da questo Statuto decadono in occasione delle Assemblee Triennali.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile del Ferrarese è deliberato dall’Assemblea delle Associazioni aderenti in convocazione straordinaria con la presenza di oltre tre quarti (3/4) degli aventi diritto ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

inoltre:

-in caso di scioglimento del Coordinamento, il patrimonio sarà devoluto ad  altre organizzazioni di volontariato operanti in Protezione Civile.

ART. 20 NORME DI RINVIO – IMPOSTE E TASSE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Il presente Statuto è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 8 della legge 266/91.

Copia approvata come risulta dal verbale redatto nel corso dell’Assemblea delle Associazioni aderenti regolarmente costituita il 06 giugno 2016.

Il Presidente della Commissione Statuto il Segretario della Commissione

F.to Cristina Cicognani Claudio Casini